Patronato

La dichiarazione di immediata disponibilità

Il nuovo sistema del collocamento ordinario si basa sui servizi e sul ruolo dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (di seguito ANPAL).

Le politiche attive del lavoro sono l’insieme di iniziative, misure e programmi volti a favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro che vengono attuate con la necessaria e fattiva partecipazione del cittadino privo di impiego.

Può fruire dei servizi per l’inserimento nel mercato del lavoro colui il quale abbia certificato lo stato di disoccupato ed abbia poi sottoscritto il Patto di servizio presso il Centro per l’Impiego.

Chi ha lo stato di disoccupato

È disoccupato e può fruire delle politiche attive il soggetto privo di impiego che ha dichiarato, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego. In parole povere è disoccupato il soggetto privo di impiego che abbia telematicamente rilasciato la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità all’impiego e alla partecipazione attiva a programmi formativi e di reinserimento).

Chi può rilasciare la DID

Chi è senza lavoro e senza sostegni al reddito, ma anche chi è senza lavoro e sta fruendo di ammortizzatori sociali e coloro i quali hanno ricevuto lettera di licenziamento durante il periodo di preavviso possono rilasciare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità.

In quest’ultimo caso si parla di soggetti “a rischio disoccupazione”.

Come si rilascia la DID

 La DID è una dichiarazione che il giovane in cerca di lavoro o il lavoratore licenziato o con contratto scaduto o attività cessata deve rilasciare, utilizzando canali diversi a seconda che abbia o meno inoltrato domanda per un ammortizzatore sociale.

Chi inoltra domanda telematica all’INPS (personalmente o tramite patronato) di indennità Naspi o di Dis-Coll, rilascia automaticamente anche la DID.

Chi non inoltra alcuna domanda di indennità all’INPS deve rilasciare la DID telematicamente tramite il sito ANPAL (fino allo scorso 30 giugno era possibile farlo tramite i siti dei servizi regionali per il lavoro ed i Centri per l’impiego).

Sul sito dell’ANPAL (www.anpal.gov.it) è possibile rilasciare la DID in due modalità:

  • utilizzando il codice PIN dell’INPS
  • accedendo all’area riservata registrandosi al sito stesso.

E dopo?

La DID da sola non basta, è necessario anche rivolgersi ai Centri per l’Impiego, registrarsi e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato.

Il patto di servizio definisce il percorso delle misure di politica attiva del lavoro per l’inserimento nel mercato del lavoro che il disoccupato dovrà fare.

Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, l’ex lavoratore viene assegnato ad una classe di profilazione, allo scopo di valutare il suo livello di occupabilità.

La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni 90 giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione, delle attività e delle informazioni raccolte tramite le attività di servizio svolte dal / tramite il Centro per l’Impiego (o altra agenzia).

L’accesso a benefici sociale e la “non occupazione”

Per ottenere prestazioni e agevolazioni sociali o sanitarie, chi si trova in condizione di “non occupazionee non cerca lavoro, non deve dichiarare la propria disponibilità al lavoro.

La condizione di “non occupazione” è la condizione di coloro che non sono occupati in un’attività lavorativa in forma subordinata o autonoma, oppure di coloro che, pur svolgendo tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore ad euro 8.000, per il lavoro subordinato o parasubordinato, e ad euro 4.800 per il lavoro autonomo.

In quest’ultimo caso, i servizi sociali o sanitari dovranno fare riferimento alla condizione di “non occupazione” che può essere autocertificata dall’utente, autocertificazione che le amministrazioni interessate provvederanno poi a verificare.

Da ricordare

Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.

Il disoccupato decade dalla fruizione dell’indennità NASpI se perde lo stato di disoccupazione e se non si presenta alle convocazioni o non partecipa alle iniziative legate al proprio percorso di inserimento!

                                                                                                A cura del Patronato ACLI

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