Dallo Statuto delle ACLI
Finalità e scopi dell’associazione
Art. 1
Le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) fondano sul Messaggio Evangelico e sull’insegnamento della Chiesa la loro azione per la promozione dei lavoratori e operano per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.
Art. 2
Le ACLI promuovono solidarietà e responsabilità per costruire una nuova qualità del lavoro e del vivere civile, nella convivenza e cooperazione fra culture ed etnie diverse, nella costruzione della pace, nella salvaguardia del creato.
Le ACLI associano lavoratori e cittadini, uomini e donne, di qualsiasi nazionalità che ne condividano le finalità e ne sottoscrivano il Patto Associativo.
Possono aderire alle ACLI associazioni che si riconoscano negli scopi del Movimento e si impegnino a collaborare alla realizzazione delle attività.
Art. 3
Le ACLI, Movimento educativo e sociale, operano nella propria autonoma responsabilità per favorire la crescita e l’aggregazione dei diversi soggetti sociali e delle famiglie, attraverso la formazione, l’azione sociale, la promozione di servizi, imprese a finalità sociale e realtà associative.
La formazione aclista, nel considerare la trascendente dignità della persona, sostiene processi volti alla maturazione di coscienza critica e all’esercizio di responsabilità in una coerente testimonianza di vita cristiana ecumenicamente aperta al dialogo.
L’azione sociale delle ACLI, a partire dall’esperienza di vita e di lavoro di uomini e di donne, favorisce l’esercizio di responsabilità e sviluppa opportunità di partecipazione dei cittadini per la crescita della società civile e la vitalità delle istituzioni.
Le ACLI, nonché le associazioni specifiche e professionali, i Servizi e le imprese a finalità sociale ed ogni altro soggetto del sistema associativo, adottano, ad integrazione del metodo di governo, il processo di governance basato sulla sussidiarietà e condivisione, sia al loro interno che nei rapporti reciproci.
I Servizi sociali, le Imprese a finalità sociale e le Associazioni specifiche promosse dalle ACLI o ad esse aderenti costituiscono una rete di esperienze di solidarietà, di autorganizzazione, di volontariato e di imprenditività sociale nonché di rappresentanza di interessi collettivi, per rispondere ai bisogni culturali, materiali, sociali e di tutela delle persone:
a) nel patrocinio e tutela sociale, previdenziale, sanitaria e fiscale, attraverso il Patronato ACLI;
b) nella formazione ed orientamento professionale e nelle politiche del lavoro, attraverso l’Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale (ENAIP) e gli Enti Regionali ad Esso associati;
c) nell’assistenza e tutela fiscale attraverso il Centro Assistenza Fiscale (CAF) ACLI;
d) nelle molteplici attività inerenti le soggettività sociali, il volontariato, le cooperative, la cooperazione internazionale, il consumo responsabile, il mondo rurale e agricolo, il lavoro di cura, l’ambiente, lo sport, il turismo e la cultura, attraverso apposite associazioni ed iniziative specifiche decise dal Consiglio Nazionale.
Art. 4
Le ACLI ad ogni livello:
a) favoriscono la partecipazione attiva degli associati per la realizzazione delle finalità statutarie e l’attuazione degli indirizzi definiti dai congressi e dagli organi;
b) promuovono la crescita spirituale ed alimentano la vita cristiana degli associati con itinerari di ascolto della Parola di Dio avvalendosi del sostegno pastorale di sacerdoti quali accompagnatori spirituali richiesti alle comunità ecclesiali, ai vari livelli; i sacerdoti, comprendendo il carisma delle ACLI, hanno il compito di alimentare la crescita formativa dei soci e di orientare l’associazione nell’appartenenza alla Chiesa, alla sua vita e alla sua missione;
c) operano con scopi sociali, culturali ed assistenziali, senza fini di lucro sulla base delle procedure definite negli appositi regolamenti approvati dai Consigli Regionali e Provinciali;
d) assumono iniziative atte a sviluppare la vita associativa promuovendo attività formative di azione sociale, di volontariato, di autorganizzazione di servizi e di imprese a finalità sociale, con attenzione a promuovere pari opportunità tra uomo e donna;
e) sono dirette da organi democratici che si rinnovano in occasione dei Congressi e delle Assemblee delle Strutture di base, i cui componenti devono in ogni caso essere iscritti alle ACLI;
f) promuovono una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, nella valorizzazione della memoria storica per le persone che hanno operato contro la mafia ed ogni forma di criminalità organizzata; promuovono l’elaborazione di strategie di lotta non violenta contro il dominio mafioso e malavitoso del territorio e di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso e malavitoso;
g) tutelano gli associati nella difesa dei loro diritti ed interessi economici, sociali, morali e professionali, sia nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente che nelle altre diverse forme di lavoro, rappresentandoli e assistendoli nelle forme di legge anche davanti la magistratura competente.