Punto Famiglia

Voucher: ora nuove forme di contratto occasionale

Introdotti nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 276/2003 (la cosiddetta “Legge Biagi”), come strumento per favorire l’emersione del lavoro sommerso e stimolare l’inclusione sociale e lavorativa di soggetti particolarmente svantaggiati, il lavoro accessorio (in origine “occasionale e accessorio”) i voucher sono stati progressivamente estesi ad una platea sempre più ampia di committenti e di prestatori.
In particolare, a seguito della Legge 92/2012 (la cosiddetta “Riforma Fornero”), sono stati abrogati tutti i vincoli di natura soggettiva (cioè relativi ai soggetti che possono prestare la propria attività, individuati originariamente tra quelli a rischio di esclusione sociale o impiegati in attività sommerse o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro oppure in procinto di uscirne: disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti, disabili in comunità di recupero, eccetera) e oggettiva (relativi cioè al settore di attività, inizialmente individuato in quello agricolo e nell’ambito di lavori domestici resi a favore delle famiglie) all’applicazione dello strumento.
L’abolizione dei vuocher deciso dal governo Gentiloni per scongiurare un referendum che avrebbe sicuramente causato una spaccatura all’interno del mondo del lavoro, (un’attenzione che anche i sindacati avrebbero dovuto avere prima di dividersi su questo tema) ha determinato un vuoto normativo per la regolamentazione del lavoro occasionale che va al più presto colmato.
Se è probabile, come emerso da alcune denunce, che certi datori di lavoro li abbiano utilizzati per mascherare forme di lavoro nero, retribuendo una parte delle ore di lavoro svolte e pagando in nero il resto, sottraendosi così ai controlli e alle sanzioni, è ora altrettanto probabile che la famiglia, il privato, chi ha bisogno di un aiuto, di una  prestazione di lavoro discontinua, non abbia altra scelta se non “il nero”
Le ACLI a questo punto ritengono sia quanto mai urgente che la politica faccia un’assunzione di responsabilità e il Parlamento, in virtù delle sue prerogative, intervenga con una nuova normativa.
Quello che proponiamo è la creazione di due distinti strumenti: uno per attività a favore di privati e uno per le imprese e gli enti pubblici. Nel primo caso dovranno essere utilizzati solo saltuariamente, con limitazioni circa la durata per entrambe le parti. Per le imprese il ricorso a questi nuovi strumenti non dovrà risultare economicamente più conveniente e in nessun modo concorrenziale rispetto ad altri tipi di rapporto di lavoro.
Roberto Agosti

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