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PNNR e legge quadro sulla disabilità: verso uno scenario incoraggiante.

La pandemia ha impattato in misura rilevante sui diritti dei disabili, dimostrando che non è più possibile tergiversare su questioni così importanti dal punto di vista sociale, sanitario, lavorativo, economico e di sostegno delle famiglie, che scontano una serie di problematiche, quali l’assenza di uniformità e organicità della disciplina, la frammentazione delle competenze, la prevalenza di trasferimenti monetari senza collegamento con i servizi, l’impronta familistica e informale dell’assistenza.
Bisogna in particolare confrontarsi con il problema del costo delle prestazioni, che oltre a essere di per sé particolarmente onerose, si rivelano spesso fonti di discriminazioni nelle possibilità di accesso. Si pensi ai numerosi casi di familiari di persone presenti nelle case di cura che, per via della necessità di un immediato ricovero del proprio parente, hanno finito con l’indebitarsi, con l’esito paradossale di rendere la realizzazione dei servizi sociali fattore scatenante di cadute in povertà.
Il tema della disabilità va affrontato in primo luogo su un piano definitorio, tenendo conto della molteplicità delle nozioni che si incontrano nella disorganica normativa italiana e nella giurisprudenza, quali: non autosufficiente, invalido, handicappato, disabile, inabile al lavoro, diversamente abile, persona priva di autonomia… Siffatta carenza sul piano nozionistico si spiega con l’ovvio rilievo secondo cui la disabilità abbraccia condizioni diverse per origine, intensità e modalità d’incidenza. Ma, senza ombra di dubbio, nella maggior parte dei casi essa trova la propria causa in motivi di salute: nella vecchiaia, o in patologie gravi e croniche di vario tipo.
Ciò posto, sembrano positive le premesse alla base della legge quadro sulla disabilità, prevista nel PNNR e recentemente annunciata dal Governo, dato che essa si pone l’obiettivo della de-istituzionalizzazione e della promozione dell’autonomia del disabile, procedendo nel solco di quell’oramai consolidato filone dottrinale e giurisprudenziale che abbraccia una lettura della disabilità in una prospettiva non soltanto di carattere medico, ma soprattutto sociale. La disabilità è del resto il risultato di un’interazione negativa tra individuo e ambiente circostante, così che ciascuno può trovarsi in condizioni di salute che, se l’ambiente è sfavorevole, diventano disabilità.
In questo campo l’integrazione tra la componente sanitaria e la componente sociale deve allora avvenire su un piano interistituzionale, attraverso un approccio integrato non più legato esclusivamente a una logica prestazionale, ma rivolto all’inclusione sociale e alla vita il più possibile autonoma e indipendente della persona disabile. È anche da questa stretta integrazione che oggi passa la garanzia costituzionale del diritto all’assistenza sociale, evitando la sanitarizzazione dei bisogni e garantendo un’assistenza orientata alla progettualità. In particolare, è necessario costruire un modello di servizi incentrato su un progetto di “presa in carico globale” del disabile, mirante a garantire all’utente quel nucleo indefettibile di garanzie idoneo a promuovere l’autorealizzazione della persona e il superamento di ogni condizione di esclusione sociale.
Si tratta del resto di diritti essenziali, rispetto ai quali invocare la limitatezza delle risorse o i vincoli che provengono dall’Europa è un alibi che non tiene più. In questa materia, infatti, come ha osservato la Corte costituzionale con sentenza n. 275 del 2016 in materia di trasporto degli studenti disabili, deve essere “la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”.
Come osservava il Cardinal Martini, “il sistema economico è veramente efficiente e giusto quando sa ridurre al minimo i costi sociali, socializzandoli al massimo con un criterio di giustizia selettiva per cui i più deboli vanno più difesi”. E qui viene in rilievo il principio della sussidiarietà sociale, che trova le sue origini nella dottrina della Chiesa e che fa leva sull’importanza di creare reti relazionali e familiari, tenuto conto che una delle caratteristiche distintive del sistema di welfare italiano è la posizione centrale assegnata sia alla famiglia, che al mondo dell’associazionismo e del terzo settore, i quali assumono un ruolo centrale nella redistribuzione delle risorse (economiche, relazionali, di cura) ai soggetti più deboli.

Alessandro Candido
(Avvocato, Professore di diritto pubblico nell’Università di Milano Bicocca e Presidente delle Acli Provinciali di Piacenza)

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