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Lavoratori agricoli e indennità NASpI

Secondo un principio generale l’inquadramento previdenziale dei lavoratori dipendenti segue la qualificazione del datore di lavoro e/o dell’impresa da cui essi dipendono.

Sotto il profilo della tutela previdenziale i lavoratori agricoli dipendenti sono assoggettati, alla stregua della generalità dei lavoratori subordinati nei settori produttivi non agricoli, all’obbligo dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

È lavoratore agricolo colui che presta la propria opera presso un imprenditore agricolo che è, come definito dall’art. 2135 c.c., “[…] chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse“.

Da sempre la disciplina previdenziale dei lavoratori agricoli è speciale perché legata alla modalità con cui si svolge il lavoro agricolo: precarietà e stagionalità.

Disoccupazione agricola o indennità NASpI?

Al lavoratore agricolo a tempo determinato (OTD) o a tempo indeterminato (OTI) nel caso di esclusività o prevalenza dell’attività agricola:

1.non poteva essere riconosciuta l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola se, nel biennio precedente il licenziamento, poteva fare valere contributi contro la disoccupazione involontaria versati esclusivamente o prevalentemente nel settore agricolo;

2.non poteva essere riconosciuta l’indennità ASpI, nei confronti di un lavoratore che abbia svolto prevalentemente attività agricola nel biennio;

3.non può esser riconosciuta l’indennità NASpI se nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro vi è prevalenza di attività agricola.

Lo ha ribadito l’INPS forte di una recente pronuncia della Corte Costituzionale (194 del 14/07/2017) che ha dichiarato la non illegittimità delle norme che limitano l’accesso alla disoccupazione non agricola.

La situazione limite

Un lavoratore agricolo con qualifica di operaio a tempo indeterminato (OTI) licenziato il 31 dicembre dopo aver svolto attività lavorativa per l’intero anno, NON avrà riconosciuta l’indennità di disoccupazione agricola in quanto non residuano giornate da coprire nell’anno.

E non avrà liquidata neppure l’indennità NASpI, fatto salvo il caso in cui nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro non possa far valere prevalenza di attività lavorativa non agricola.

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