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LA RIFORMA DE TERZO SETTORE AL VIA

Un ruolo attivo di sostegno e consulenza per le Acli

Ogni giorno abbiamo a che fare con organizzazioni del terzo settore, nei servizi sociali, nel tempo libero, nella cultura, in tutto il vasto mondo del  disagio, nei settori economici in cui operano imprese sociali. Le Acli stesse si ritengono parte integrante ed attiva  di questo vasto arcipelago. Si tratta di  un settore in rapida espansione, in termine di addetti e giro d’affari, ma inevitabilmente soggetto a rischi di abusi di vario genere, anche a causa di una legislazione farraginosa basata su diverse leggi.

Il processo legislativo per riorganizzare tutto il settore ha visto, nei mesi scorsi, un primo passaggio fondamentale con la emanazione dei primi tre Decreti Legislativi di attuazione della Legge Delega del 2016. Uno di questi, il Codice Unico del Terzo Settore, in vigore dal 3 agosto, comincia a delineare il disegno della riforma. Per completare tutto il processo mancano al momento 42 atti, fra provvedimenti ministeriali e autorizzazione dell’Unione Europea, per i nuovi regimi fiscali agevolati. Le organizzazioni del settore, dal canto loro, dovranno iniziare a breve  la revisione dei loro statuti per renderli conformi al dettato del Codice Unico.

Il nuovo volto del Terzo Settore, definito dal Codice Unico, introduce anzitutto la nuova categoria di Enti del Terzo Settore (art.4: organizzazioni di volontariato, associazione di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, cooperative sociali, società di mutuo soccorso, fondazioni , società riconosciute e non riconosciute,…) che sono chiamati a svolgere una delle  “Attività di interesse generale” all’interno dell’ampio elenco indicato dall’art.5.  Tutte queste organizzazioni devono iscriversi in un Registro unico nazionale,  articolato in registri territoriali (regionali,provinciali) e in sezioni, a seconda della tipologia di Enti. Tutti i soggetti sono tenuti alla redazione di un Bilancio di esercizio, secondo la modulistica definita dal Ministero del Lavoro ( un rendiconto di cassa per ricavi inferiori a 220.000 euro), ed un bilancio sociale per ricavi superiori a 1 milione. In ogni caso gli enti con ricavi superiori a 100.00 euro  devono pubblicizzare gli emolumenti corrisposti a dirigenti e associati. Tutti gli enti possono inoltre avvalersi di Volontari che devono essere iscritti in appositi registri. Infine il Regime Fiscale (art.79)  prevede che le attività svolte si considerano “di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi”.

 Le Acli non solo saranno investite da questo processo, in quanto Associazione di promozione sociale, ma si propongono, attraverso il loro servizio fiscale Acli Service,  per  un ruolo attivo di sostegno e consulenza al vasto mondo dell’associazionismo e del volontariato.

Fausto Balestra

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